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Guida NASpI 2017


L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° maggio 2015, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola.

Rimangono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.


1. Disciplina

Gli unici requisiti richiesti per poter procedere alla domanda sono di carattere oggettivo:

  • stato di disoccupazione, intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • tredici settimane di contribuzione utili nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; nelle settimane di contribuzione utili si comprendono, in determinati casi, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, congedo parentale, malattia dei figli fino a 8 anni di età, mentre sono esclusi i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore e i permessi Legge 104.
  • trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.


  • Sia nel caso del requisito contributivo che dell’effettivo lavoro vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei quattro anni e dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito. Si tratta ad esempio di malattia e infortunio sul lavoro, cassa integrazione straordinaria ed ordinaria a zero ore, permessi L. 104, congedo obbligatorio di maternità, congedo parentale.

    Occorre poi aver dichiarato al Centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro. La domanda di indennità NASpI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

    Nonostante la perdita del lavoro debba essere indipendente dalla volontà del lavoratore vi sono alcune eccezioni: è infatti possibile accedere al trattamento anche se si sono formalizzate le proprie dimissioni, quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore, durante il periodo tutelato di maternità oppure nel caso di giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, a titolo esemplificativo il mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

    L’ulteriore eccezione è il caso della risoluzione consensuale allorquando sia intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, oppure nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento ed infine se interviene a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.


    2. DURATA DELLA PRESTAZIONE

    L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo quindi di 24 mesi.

    Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

    3. domanda

    La domanda va presentata direttamente all’INPS, esclusivamente in via telematica, oppure tramite sindacato, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Per la domanda diretta tramite il sito INPS occorre essere registrati ed ottenere un “PIN dispositivo”; chi fosse già in possesso di PIN ordinario dovrà provvedere alla conversione in PIN dispositivo; le modalità per effettuare tale conversione sono presenti nella nostra guida “Convertire il PIN in dispositivo”.

    Per le modalità e istruzioni di inserimento della domanda è presente su questo sito l'altra guida “Richiesta NASPI dal sito INPS”.


    4. DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

    L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, oppure dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo.

    E’ importante quindi abilitarsi preventivamente sul sito Inps, oppure prendere appuntamento con un sindacato, per non perdere giorni di indennità.

    5. QUANTO SPETTA

    L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33; i dati retributivi possono essere consultati direttamente sul sito Inps, se si è registrati.

    Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

    Vediamo un esempio pratico.

  • Imponibile previdenziale: 40.000 €
  • Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104
  • (Imponibile previdenziale : numero di settimane lavorate) x 4,33
        40.000 : 104 = 384,62 x 4,33 = 1.665,40
  • Essendo la retribuzione mensile ottenuta superiore a 1.195 euro è necessario considerarne il 75% e aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
        1.195 x 75% = 896,25
        1.665,40 – 1.195 = 468,41 x 25 % = 117,10
  • L’importo mensile di NASPI spettante è pari ad euro 1.013,35 = (896,25 + 117,10 = 1.013,35).


  • In ogni caso, l'indennità non può superare un massimale mensile stabilito dalla legge (pari per l'anno 2015 a 1.300 euro) rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT.
    Inoltre l'indennità NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).


    6. DECADENZA, SOSPENSIONE E RIDUZIONE E DELLA PRESTAZIONE

    L’indennità decade innanzitutto quando si perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per l’ottenimento dell’integrazione salariale.

    In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'indennità di disoccupazione NASpI viene sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Al termine di detto periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

    L’indennità decade anche quando il disoccupato non partecipi in modo attivo alle attività proposte per la sua ricollocazione nel mondo del lavoro, siano esse di carattere formativo per il rafforzamento delle proprie competenze professionali o di riqualificazione, oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio, o ancora se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

    I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

    Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

    Altra causa di riduzione è la mancata presentazione al colloquio presso il Centro per l’impiego nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della eventuale convocazione; in questo caso la decurtazione è di 1/4 dell’assegno di disoccupazione spettante.