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Inquadramento giuridico e fiscale del Musicista.


La forma musicalmente più diffusa è sicuramente quella che vede due o più musicisti riunirsi in un gruppo musicale in cui dare vita alle proprie creazioni e dividere gli oneri e gli onori. Per la legge italiana, spesso essere in “più di uno” vuol dire costituirsi in una “società di fatto”, indipendentemente dall’essersi dichiarati come tali.
Vediamo comunque le casistiche tuttora possibili:

- musicista senza partita IVA;
- musicista con partita IVA;
- gruppo musicale costituito in associazione culturale;
- musicista singolo/gruppo aderente a una cooperativa;
- creazione di una piccola società cooperativa.

Partiamo dai primi due casi del singolo musicista, amatore o semiprofessionista, che ha raggiunto un livello tecnico e musicale sufficiente per potersi esibire davanti ad un pubblico, e, quindi, per avere una fonte abbastanza costante di entrate.


Musicista singolo senza partita IVA. Prestazione occasionale.

Quando l’attività musicale è svolta in modo “occasionale” non c’è obbligo di attivare la partita Iva. Naturalmente l’attività deve essere veramente occasionale, cioè svolta in modo non continuativo e con introiti annui piuttosto limitati. Uno studente, un dipendente, un commerciante, e comunque chiunque svolga già un’attività principale, con ogni probabilità non avrà problemi nel dimostrare “l’occasionalità” della propria prestazione, salvo che i compensi annui di tale attività “secondaria” non raggiungano un volume tale da creare qualche dubbio agli organi verificatori.

Il musicista “occasionale” , al momento della riscossione del compenso pattuito, dovrà emettere una “Ricevuta per prestazioni occasionali” (presente in questo sito), apponendovi una marca da bollo da 2 € e firmandola per quietanza.

Queste ricevute, insieme agli altri eventuali introiti collegati (come i diritti Siae o le royalty discografiche), confluiranno nel modello Unico di dichiarazione dei redditi, subendo la tassazione di conguaglio rispetto alla ritenuta d’acconto del 20%, già trattenuta dai gestori dei locali o dalle ditte organizzatrici di manifestazioni.

Occorrerà verificare inoltre l’assoggettabilità all’ENPALS, ------------



Musicista singolo con partita IVA. Prestazione continuativa

Oltre al caso di svolgimento di un’attività “prevalente e continuativa”, il musicista potrebbe avere convenienza ad aprire la partita IVA, anche solo per “scaricare” i costi sostenuti e gli acquisti di strumenti e le attrezzature, magari in unione con il materiale per la registrazione e la produzione discografica sia pure in piccola o media serie. Fiscalmente il musicista è equiparabile ad un professionista, pur non esistendo in Italia un vero e proprio albo professionale. Per questo dalla persona che dovesse svolgere questa attività in modo prevalente e continuativo, il fisco si aspetta l’apertura (attribuzione) del numero di partita IVA e l’applicazione del particolare regime dei professionisti.
In questo caso il musicista rilascia una fattura fiscalmente valida a tutti gli effetti, numerata progressivamente e assoggettata a IVA (salvo che nel regime dei “minimi”) e contribuzione.

I musicisti, non avendo una propria cassa professionale e non essendo né artigiani né commercianti, devono iscriversi (mediante una lettera alla sede INPS di competenza inviata non appena aperta la partita IVA) alla “Gestione Separata” INPS, la quale prevede un versamento, in sede di dichiarazione dei redditi, di circa il 28% del reddito netto annuo, con possibilità di rivalersi sui committenti, in fattura, di una quota del 4%, calcolata sul compenso pattuito.

Quanto alla tenuta della contabilità, il soggetto ha tre possibilità:
- contabilità semplificata (solo tenuta dei registri delle fatture);
- contabilità ordinaria (tenuta del registro delle fatture + libro degli incassi e giornale);
- contabilità a regime speciale tramite la SIAE.

Nel primo e nel secondo caso la differenza consiste nel diverso trattamento che si ha in sede di accertamento dei redditi, mentre nel terzo caso la differenza è sostanziale in quanto il calcolo dell’IVA non è più matematico, ma viene calcolato con un abbattimento forfettizzato. La convenienza di un regime in preferenza ad un altro è collegata alla valutazione degli investimenti eseguiti e delle spese che si incontrano durante l’esercizio della professione. Se queste sono consistenti i primi due sicuramente convengono. Invece in presenza di poche spese di gestione e di basso investimento iniziale, spesso conviene tenere il terzo regime che svincola persino dall’obbligo di dover per forza tenere le scritture contabili e tutte le incombenze e i costi che ne conseguono.

E’ comunque caldamente consigliabile rivolgersi ad un professionista del settore, almeno per qualche informazione preliminare, anche perché in sede di apertura della partita IVA occorre effettuare alcune opzioni o revoche. Ad esempio: se non vi è revoca, il regime naturale di attività IVA del musicista è quello in convenzione SIAE, per cui se si opta per la contabilità semplificata occorre fare un’apposita specifica revoca rispetto a questo regime.

Una volta aperta la partita IVA si è, a tutti gli effetti, un professionista, con tutti gli obblighi, ma anche tutti i vantaggi, del caso: - Obblighi principali: cura nella tenuta della contabilità conformemente al regime fiscale imposto dai propri limiti di reddito oppure scelto al momento della richiesta della partita IVA, pagamento delle imposte conseguenti (IVA, IRPEF, IRAP, ecc.); obbligo di inquadramento in un fondo pensionistico.

- Vantaggi principali: possibilità di scaricare tutti i costi sostenuti nel corso della propria attività, in particolare quelli relativi a viaggi, spostamenti e carburanti, manutenzioni e riparazioni (con alcuni limiti imposti dal Testo Unico delle imposte sui Redditi), l’acquisto di materiale informatico, di strumenti musicale e tutte le altre spese che normalmente un musicista sostiene per l’aggiornamento e la manutenzione della propria strumentazione. Inoltre la possibilità di recuperare, in alcuni limiti specifici, l’IVA sugli acquisti e sulle spese.





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